Il calcolo del costo della sicurezza è un’attestazione di incapacità di controllo
Ripensandoci bene i costi della sicurezza sono l’ennesimo atto di sfiducia verso l’appaltante, verso l’impresa appaltante, verso il cittadino appaltante, verso le sue competenze professionali e verso il suo spessore morale.
Sono un atto di sfiducia perché non esiste una definizione chiara e agevole per definire i costi della sicurezza inoltre la definizione presente nell’Allegato XV capo 4. punto 4.1. del D.Lgs. 81/08 è spendibile ma riferita alla sola sicurezza in edilizia.
L’ennesima patata bollente lasciata all’appaltante che la applicherà rigidamente se non conosce i costi dell’appaltatore o la disattenderà pienamente perché, fidandosi dell’appaltatore, vorrà il suo intervento qualificato e economico in cantiere.
Oltretutto risultano presenti anche molti aspetti aleatori. Ad esempio
– Il ponteggio è un apprestamento di sicurezza o un apprestamento per lavorare in quota?
– calcolo il costo del Dispositivo di Protezione Individuale DPI per la quota-parte di utilizzo nel cantiere o per il suo costo totale?
– calcolo il costo del Dispositivo di Protezione Individuale DPI acquistato dall’azienda ma non utilizzato nel cantiere in questione?
– calcolo il costo di revisione e manutenzione di macchine e attrezzature?
L’ennesima patata bollente lasciata all’appaltante e forse l’ennesima attestazione di incapacità di controllo.
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