Partiamo dalla definizione di RSPP come da articolo 2 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/08… Il RSPP coordina!
Sono presenti compiti definiti e formalizzati – art. 33 comma 1 D.Lgs. 81/08 – per il Servizio Prevenzione e Protezione SPP ma NON sono presenti compiti definiti e formalizzati per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP
Non possiamo traslare i compiti del SPP sul RSPP dato che il SPP è diretto dal Datore di Lavoro – art. 33 comma 3 D.Lgs. 81/08
Non sono presenti obblighi e compiti novellati del RSPP nel D.Lgs. 81/08 però per poter svolgere il ruolo di RSPP, il professionista
- deve frequentare corsi di formazione di durata minima e contenuti minimi come da accordi Stato-Regioni
- deve disporre di attestato di scuola secondaria di secondo grado
- dispone di eventuale esperienza almeno dopo qualche anno
per cui deve svolgere il proprio ruolo di RSPP secondo i principi di perizia, prudenza e diligenza
Altro giro, altra FAQ
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D.Lgs. 81/08 – Articolo 2 comma 1 – Definizioni
[…] f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare (mia sottolineatura) il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; […]
D.Lgs. 81/08 – Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
[…] 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. […]
D.Lgs. 81/08 – Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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