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#001 FAQ

#003 FAQ – Chi è soggetto a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08?

Non tutte le imprese sono soggette a tutti agli obblighi del D.Lgs. 81/08

Chi è soggetto a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08?

Risponderei dicendo

  • ogni Datore di Lavoro con una struttura organizzativa – con dei lavoratori – è soggetto a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08
  • il Datore di Lavoro senza una struttura organizzativa – senza lavoratori – NON è soggetto a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08
  • i Datori di Lavoro di alcuni casi particolari di imprese (come da art. 21 D.Lgs. 81/08) NON sono soggetti a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08

Quindi

  • Non tutte le imprese sono soggette a TUTTI gli obblighi del D.Lgs. 81/08
  • Tutte le imprese sono soggette ad alcuni obblighi del D.Lgs. 81/08

Un altro contributo – spero utile – della categoria FAQ

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Codice civile – Art. 230-bis. Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacita’ di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e’ intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità’, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui e’ compatibile, la disposizione dell’articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

 

Codice civile – Art. 2222. Contratto d’opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

 

D.Lgs. 81/08 – Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.42

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a)  beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b)  partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

 

INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 – Imprese familiari

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle imprese familiari.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla “impresa familiare di fatto – ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile – che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”

Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]”.

Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La commissione ritiene sia possibile costituire, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.
È opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

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Francesco Cuccuini

Operatore della sicurezza, consulente e formatore sulla #sicurezzasullavoro

Appassionato #blogger, entusiasta #podcaster, apprezzato #webwriter, autore di #ancorapensieribloggati

…e attento a quel che gli accade intorno

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