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I presupposti inesistenti del decreto legislativo 81_08

#045 SLD – Le basi inesistenti del decreto legislativo 81/08

Lo sprint finale che manca – e che mancherà – al cosiddetto Testo unico sulla sicurezza

Oggi possiamo affermare che il D.Lgs. 626/94 e il successivo D.Lgs. 81/08 sono patrimonio comune

Negli ambienti di lavoro ormai è presente quanto prescritto dal D.Lgs. 626/94 e dal successivo D.Lgs. 81/08

Un Documento di Valutazione  dei Rischi DVR – fatto bene o fatto male – è presente in tutti gli ambienti di lavoro, un Dispositivo di Protezione Individuale DPI – bello o brutto – è stato consegnato ai lavoratori

Una giornata di formazione – efficace o meno – è stata erogata ai lavoratori di ogni azienda cosiccome un’istruzione di lavoro – adeguata o meno – è stata definita in ogni ambiente di lavoro

Non tutto sarà aggiornato o applicato. Non sempre sarà svolta adeguata vigilanza ma possiamo affermare che un livello minimo è stato raggiunto

Soprattutto un livello minimo superiore a quello di 30 anni fa

Non riusciamo a crescere

Un livello minimo superiore a quello di decenni fa è raggiunto e forse anche consolidato

Non ci riesce però crescere ancora, migliorare ancora, fare lo sprint finale per seguire e applicare quanto prescritto dalla normativa sulla sicurezza

Soprattutto non riusciamo ad incidere sul numero degli infortuni e delle malattie professionali

Non riusciamo ad abbattere in modo considerevole il numero dei feriti e dei morti sul lavoro. Sembra di essere al massimo delle prestazioni… siamo a battuta?

Le basi inesistenti su cui poggia il D.Lgs. 81/08

Essendo un Operatore della sicurezza e occupandomi di sicurezza sul lavoro ho riflettuto sul fenomeno

Durante la mia attività professionale e soprattutto di fronte a infortuni mortali, cruenti e con molte vittime mi sono domandato Perché non andiamo oltre? Dov’è il tarlo? Perché siamo a battuta?

Sono arrivato a delle conclusioni – forse parziali ma circostanziate e difendibili – riguardo all’inesistenza di basi e presupposti su cui poggia il D.Lgs. 81/08 e ha poggiato il D.Lgs. 626/94

Basi e presupposti assenti che NON esistono… ma vediamo

Tutti i Datori di Lavoro sono interessati

Questo presupposto non esiste

Sicuramente sono presenti Datori di Lavoro adempienti, seri, corretti che hanno a cuore la salute e la sicurezza sul lavoro dei loro lavoratori e dei presenti nella loro azienda. E sicuramente sono anche la maggioranza

Questo NON significa però che il Datore di Lavoro è interessato per principio, che TUTTI i Datori di Lavoro operano in modo corretto, serio, professionale e siano adempienti

Come noto sono presenti tanti – e sempre troppi – Datori di Lavoro cialtroni interessati alla sola carta sulla sicurezza e non alla sostanza cosiccome sono presenti anche i Datori di Lavoro banditi – forse poco numerosi ma sempre troppi – disinteressati anche alla sola carta

Tutti gli RSPP incidono nel tessuto aziendale

Ad oggi la figura e il ruolo del RSPP incide scarsamente nella realtà aziendale. Ha scarso potere decisionale e soprattutto la sua azione dipende dalla benevolenza del Datore di Lavoro che ne limita azione ed efficacia

Si sconta il precedente presupposto inesistente ovvero che il Datore di Lavoro faccia a gara nel chiedere consigli, suggerimenti e indicazioni al RSPP per garantire adeguati livelli di sicurezza

Ovviamente esistono eccezioni dettate però dalla sensibilità del Datore di Lavoro unita alla professionalità del RSPP

Per il resto anzi per la gran parte dei casi la presenza del RSPP è inutile e talvolta considerata fastidiosa

L’RLS ha la stessa capacità di incidere delle RSA

L’RLS è un’altra figura rivelatasi un mezzo fallimento

La logica con cui è stata definito il ruolo del RLS è accettabile e condivisibile però anche per esso sono presenti presupposti inesistenti o per la maggior parte dei casi inesistenti

La logica del ruolo del RLS non è la logica con cui operano le RSA. L’RLS non ha potere contrattuale, non firma accordi aziendali al contrario delle RSA

Questo ha inciso negativamente sull’operato del RLS che si è rilevato nei fatti una figura scialba

Il miglioramento è condiviso e perseguito

Ad oggi il miglioramento NON interessa a nessuno, il miglioramento continuo come si dice in ambito Sistemi di Gestione della Qualità non interessa

Ovviamente stiamo parlando di Datori di Lavoro cialtroni e banditi ma purtroppo sono in numero considerevole. Anche se in minoranza sono sempre troppi

Direi anche che stiamo parlando di Datori di Lavoro adempienti che però non hanno motivi particolari per migliorare la propria realtà aziendale… sicura e conforme ai vari adempimenti

Il DVR è utilizzato come uno strumento di gestione

Altro presupposto inesistente è considerare il DVR come strumento di gestione

La considerazione è condivisibile e auspicabile per un’azienda strutturata ma per la micro/piccola impresa è utile sulla carta, solo sulla carta

Oltretutto il tessuto produttivo italiano vede la stragrande maggioranza di micro/piccole imprese per cui il presupposto mal si attaglia alla nostra realtà produttiva nazionale

Esiste la certezza della pena

Un altro presupposto da verificare è che in presenza di un obbligo l’adempimento è assicurato per la certezza della pena. La certezza della pena prevede che in caso di inadempienza sarò visitato e se necessario sanzionato dall’Organo di Vigilanza

Purtroppo non è così, NON è affatto così

Ad oggi la probabilità di essere sanzionati – ovvero di essere beccati e sanzionati – in caso di inadempienza è molto bassa. Talmente bassa da far risultare vantaggiosa l’inadempienza rispetto alla sanzione

Ad oggi in gran parte delle realtà lavorative hai un controllo se

  • il tuo ambiente di lavoro è molto rischioso
  • si verifica un infortunio in azienda
  • sei oggetto di una segnalazione all’Organo di Vigilanza

Per il resto delle realtà lavorative – la stragrande maggioranza – la visita dell’Organo di vigilanza è molto improbabile

Il mercato premia l’azienda sicura

Un altro presupposto inesistente è il mercato che premia l’adempimento di un obbligo sulla sicurezza di un’azienda ovvero il mercato riconosce e premia l’azienda dove i lavoratori operano in condizioni adeguate di sicurezza

Purtroppo è da dimostrare – ad oggi è tutto da dimostrare – che la sicurezza sia un fattore critico di successo ovvero un elemento determinante per il successo aziendale

Anche in questo caso esiste l’obbligo di cui non è riconosciuto il vantaggio né la necessità di adempimento

Conclusioni

Quanto sopra nasce dalle considerazioni di un Operatore della sicurezza – di un cittadino – che nota come quasi 1000 morti sul lavoro e quasi 1 milione di infortuni sul lavoro siano troppi, siamo sempre troppi

Ormai più di 25 anni di D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08 ci mostrano che insieme ai notevoli miglioramenti verificati occorra rivedere qualcosa, mettere mano all’impianto normativo, fare un tagliando alla normativa

Abbiamo fatto notevoli progressi ma stiamo rallentando, stiamo rallentando troppo. Questo NON possiamo permettercelo come Stato né come comunità

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Francesco Cuccuini

Operatore della sicurezza, consulente e formatore sulla #sicurezzasullavoro

Appassionato #blogger, entusiasta #podcaster, apprezzato #webwriter, autore di #ancorapensieribloggati

…e attento a quel che gli accade intorno

1 comment

  • La soddisfazione per il commento di uno stimato e “di peso” collega Operatore della sicurezza

    Sono assolutamente d’accordo con te.

    Due rapidissime aggiunte, a titolo personale: col senno di poi consentire al datore di lavoro (nei casi possibili ex lege) di fare i rspp è stato un errore, come la “commistione” tra sindacato “ordinario” e RLS.

    Poi manca tutta la parte “premiale” (e non parlo certo di “sconti Inail”), tipo credito di imposta per nuovi investimenti e formazione.

    Infine, mancano provvedimenti importanti, ancora al palo
    🙂