Sono convinto che il Servizio di Prevenzione e Protezione SPP molte volte giri a vuoto
Sono sempre più convinto che il SPP aziendale giri a vuoto e serva a poco, almeno nella maggior parte dei casi
Questo non perché non sia necessaria la presenza di un organo aziendale che curi e promuova la sicurezza sul lavoro ma piuttosto perché contiene elementi …che non lo fanno funzionare
Soprattutto relazioni e rapporti fra i vari attori non finalizzati al buon funzionamento del citato SPP
Ma vediamo
Il Servizio di Prevenzione e Protezione SPP
La norma definisce il SPP come insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (articolo 2 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/08)
Il SPP ha compiti precisi e ben specifici come da articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 81/ 08 che recita Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Ma soprattutto Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro come da articolo 33 comma 3 del D.Lgs. 81/ 08
Quindi sappiamo cosa deve fare e chi comanda nel SPP
Il Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro decide come e se utilizzare il SPP, decide cosa fare e cosa farne ma molte volte ha competenze scarse
Talvolta competenze scarse unite ad interesse scarso demandando tutto al Responsabile del SPP. Il famoso RSPP
Peccato che il quasi totale disinteresse per la sicurezza sul lavoro lo pongano nell’indifferenza di quanto proposto e suggerito dal RSPP
Anzi molte volte – non sempre ma capita molte volte – il Datore di Lavoro confida nel potere della carta, nell’effetto risolutore del documento, nell’azione taumaturgica dell’attestato ovviamente prodotti senza toccare niente in azienda
Carta possibilmente prodotta senza incidere nell’organizzazione aziendale, nelle procedure di lavoro, nel normale processo lavorativo
Carta! La famosa carta che ripara e salva da controlli e ispezioni… o quasi
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP
Ed ecco apparire il famoso RSPP che innanzi tutto NON è il responsabile del servizio. La lettera R di RSPP è impropria e inadeguata perché appunto il SPP è utilizzato dal Datore di Lavoro
Inoltre il famoso RSPP non ha potere deliberativo. Anzi quanto proposto dal nostro RSPP è vagliato dal Datore di Lavoro
Il famoso RSPP è l’uomo di fiducia del Datore di Lavoro, l’esperto sulla sicurezza sul lavoro che lo consiglia sulle azioni da eseguire per garantire livelli di sicurezza adeguati in azienda
Conclusioni
Quanto sopra conduce a situazioni anomale talvolta imbarazzanti dove chi ha poter deliberativo – il DdL – non ha le competenze e soprattutto NON ascolta chi ha le competenze mentre chi ha le competenze – RSPP – sa di dover filtrare le proposte indirizzate a chi ha potere deliberativo
Se poi chi ha potere deliberativo decide di fare il minimo indispensabile oppure solo quanto obbligatorio ecco che l’azione auspicata del SPP è nulla o quasi nulla
Molte volte siamo in presenza di uno stucchevole gioco delle parti dove chi decide aspetta indicazioni low cost 🙁 da chi sa mentre chi sa non dà indicazioni perché poi sicuramente bocciate se non espressamente a impatto zero 🙁 🙁 sull’organizzazione
La discussione è accademica perché chi gradisce intervenire in modo adeguato sui livelli di sicurezza aziendali ha strumenti e metodi per farlo
Quel che preoccupa invece sono logiche e presupposti alla base del D.Lgs. 81/08 che impongono obblighi e adempimenti su basi inesistenti
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