Quali sono le differenze fra il telelavoro e il lavoro agile?
Anzi quali sono gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro relative al telelavoro o al lavoro agile – il famoso smart working?
Innanzi occorre affermare che i lavoratori in telelavoro o in lavoro agile sono lavoratori subordinati con cui il Datore di Lavoro DdL ha un rapporto di collaborazione
I lavoratori svolgono un’attività lavorativa nell’organizzazione del Datore di Lavoro – da cui scaturiscono per il DdL obblighi e responsabilità sulla sicurezza sul lavoro
Telelavoro
Il telelavoro vede la presenza di un lavoratore dipendente che non occupa – o occupa saltuariamente – un posto di lavoro in azienda definito
Sono inoltre presenti vincoli di orario di riposo dal lavoro, eventuali orari di reperibilità, attrezzatura fornita dal Datore di Lavoro
Quindi un lavoratore che non opera sempre e comunque all’interno dell’azienda ma è parte integrante del processo produttivo aziendale
Riguardo alla sicurezza sul lavoro il telelavoro è regolato dall’art. 3 comma 8 del D.Lgs. 81/08 che recita
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21.
Quindi esistono specifici obblighi per il DdL con lavoratori in telelavoro come ad esempio la formazione su eventuale attrezzatura consegnata, la sorveglianza sanitaria per l’eventuale videoterminalista, istruzioni di lavoro, fornitura di DPI se necessari…
Lavoro agile
Il lavoro agile – il famoso smart working – è una forma di subordinazione più agile – appunto! – senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa come recita l’ultimo paragrafo dell’art. 18 comma 1 della Legge 81/17
Art. 18 – Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per il lavoro agile invece l’art. 22 commi 1 e 2 della Legge 81/17 recita
Art. 22 – Sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Quindi se il lavoratore in smart working svolge il lavoro in una postazione munita di videoterminale il DdL darà istruzioni per garantire salute e sicurezza
Darà istruzioni su postura corretta, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, modalità di lavoro, eventuali intervalli durante il lavoro
Cosiccome il citato lavoratore in smart working deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal DdL
Da notare l’obbligo per il DdL di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile
Sempre da notare l’obbligo per il lavoratore in smart working di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro
Per sorridere
Dal blog Spremute digitali l’intervista a Laura Venturini, founder di Quindo, che ha abbracciato il lavoro agile in toto
Alcune strisce sul telelavoro nella rubrica Frasi assurde sempre dal blog di Laura Ribotta
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P.S. – Un ringraziamento all’avv. Lorenzo Fantini per la nota competenza in materia unita alla solita disponibilità dimostratami
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