Come noto gradisco rileggere la normativa o altri documenti con calma e attenzione. Lo trovo utile e istruttivo per gli elementi nuovi e le sfumature che riesco a individuare.
Una norma che racchiude ancora molti segreti e il D.M. 10 marzo 1998 ovvero il Decreto Ministeriale sui Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Al punto 4.3 Allegato IV del citato Decreto leggiamo
[..] 4.3 – MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme e’ necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche.
I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme. [..]
Il brano della norma è molto interessante perché sembra che l’obbligo di disporre di allarme ad alimentazione elettrica contrasti talvolta con l’evenienza di togliere o dover togliere alimentazione alle varie utenze elettriche dell’ambiente di lavoro. In sintesi in caso di incendio, allagamento o altro dovendo togliere alimentazione elettrica o saltando l’alimentazione elettrica come posso assicurare segnalazioni facili e immediate?
Dopo alcune riflessioni troviamo la soluzione ad elementi apparentemente contrastanti. Occorre un impianto di allarme ad alimentazione elettrica dedicata ovvero con propria linea di alimentazione.
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