Il Ministero della Salute ha indirizzato al Medico Competente una direttiva con precise misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19
La direttiva del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 contiene le Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
Ho saputo della direttiva da una segnalazione del collega Ugo Fonzar che ringrazio
Innanzi tutto un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda
Informazione
Tra i più importanti aspetti legati all’informazione per il lavoratore abbiamo
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
• l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
Soprattutto l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
- mantenere la distanza di sicurezza;
- rispettare il divieto di assembramento;
- osservare le regole di igiene delle mani;
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Visite mediche differibili
In linea generale poi, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:
• la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)
Andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione
Rientro di lavoratori dopo il contagio
La direttiva inoltre impone la visita di sorveglianza sanitaria per chi rientra al lavoro dopo essere stato ospedalizzato
Ma leggiamo il testo
Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
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