Tutti i consulenti e/o formatori sulla sicurezza sul lavoro conoscono l’Istituto Nazione di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Inail
Gli #OperatoridellaSicurezza conoscono la sua azione di prevenzione e assicurazione per le aziende anzi per i lavoratori delle aziende
Sul sito web istituzionale infatti, riguardo all’assicurazione, leggiamo
L’Inail tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali.
Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o – se occorre – in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
E come tutela Inail il lavoratore infortunato sul lavoro?
Attraverso la retribuzione corrisposta
- dal Datore di lavoro per il giorno in cui si verifica l’infortunio
- dal Datore di lavoro per i 3 giorni successivi all’evento (cosiddetto “periodo di carenza”)
- dall’INAIL dal 4° giorno successivo quello dell’evento fino alla guarigione.
I giorni si intendono di calendario, compresi sabati, domeniche e festivi.
L’importo di indennità INAIL è pari al:
- 60% della retribuzione media giornaliera (RMG) dal 4° al 90° giorno di infortunio
- 75% della RMG dal 91° giorno fino alla guarigione.
L’indennità spetta per tutti i giorni di durata dell’inabilità e viene anticipata dal Datore di lavoro in busta paga, salvo poi essere rimborsata dall’INAIL direttamente all’azienda
Grazie a Lavoro e Diritti
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