La conferenza Stato-Regioni si è espressa in un ambito – formazione di dirigenti e preposti – non previsto e non richiesto dal Testo Unico
Sappiamo che l’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 recita [..] La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano [..] ovvero il legislatore rimanda la definizione di contenuti minimi e durata minima degli interventi di formazione per i lavoratori ad un preciso e successivo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Sappiamo anche che l’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 recita [..] I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. [..] ovvero il legislatore NON rimanda la definizione di contenuti minimi e durata minima degli interventi di formazione per dirigenti e preposti a successivi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Quindi formalmente la conferenza Stato – Regioni si è allargata ovvero si è espressa senza che nessuno glielo avesse chiesto.
Questo magari – anche se a livello accademico – inficia eventuali sanzioni o prescrizioni in riferimento all’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione di dirigenti e preposti.
Non ricordavo questo post
Il contenuto dl post rischia di sfociare nell’accademico o forse c’è già sfociato.
Direi anche che non mi spaventa un pezzo di istituzione che si prodiga, magari sconfinando, ma si prodiga per accrescere i livelli di sicurezza sul lavoro.
Premesso questo… la commissione si è allargata.