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Diploma SI ma attestato di formazione NO

Per qualcuno a seguito di un intervento di formazione occorre rilasciare il diploma e non l’attestato

Per qualcuno a seguito di un intervento di formazione occorre rilasciare il diploma e non l’attestato

Come recita il punto 7 dell’allegato A dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 riguardo alla formazione di lavoratori

[..] Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

– Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

– Normativa di riferimento;

– Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

– Specifica della tipologia di corso seguito con l’indicazione del settore di riferimento e relativo al monte ore frequentato (l’indicazione del settore di riferimento é indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)

– Periodo di svolgimento del corso;

– Firma del soggetto organizzatore del corso. [..]

Ho avuto modo di ascoltare di recente che quanto prescritto sopra si traduce nel consegnare un diploma a fine corso di formazione anzi si traduce SOLO nel consegnare un diploma a fine corso di formazione.

Quindi una dichiarazione giurata presso una Cancelleria di Tribunale non avrebbe la stessa cogenza!?! Una dichiarazione giurata presso una Cancelleria di Tribunale con tutti gli elementi del citato allegato 7 non avrebbe la stessa cogenza!?! Mi sfugge la logica di un ragionamento del genere.

Piuttosto evitiamo amenità come quella della Regione Lombardia che ha definito anche la grammatura della carta 🙁 da utilizzare per il diploma… o per l’attestato.

Francesco Cuccuini

Operatore della sicurezza, consulente e formatore sulla #sicurezzasullavoro

Appassionato #blogger, entusiasta #podcaster, apprezzato #webwriter, autore di #ancorapensieribloggati

…e attento a quel che gli accade intorno

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