Elementi innovativi e qualificanti nel disegno di legge Sacconi-Fuksia sulla sicurezza sul lavoro
Come noto i livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro non migliorano. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non accennano a diminuire neanche per la crisi e la forte contrazione di lavoro e di posto di lavoro. L’Osservatorio SICUREZZA INFORTUNI di Vega Engineering evidenzia i 461 morti sul lavoro nel primo semestre del 2016
A fine luglio 2016 i senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia hanno presentato il disegno di legge Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori con una profonda revisione del D.Lgs. 81/08 – il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza – delle sue logiche e della sua struttura che ad esempio passa da 306 articoli e 51 allegati a 22 articoli ed un solo allegato
Il disegno di legge Sacconi-Fucksia mi sembra interessante per l’impostazione generale improntata a snellimento delle procedure e allargamento delle responsabilità. Vediamo i principi generali elencati di seguito
I PRINCIPI GENERALI
[..] a. introduzione del principio del rispetto dei livelli di regolazione minimi previsti dalla legislazione comunitaria di riferimento, eliminando quelle parti delle normative italiane (leggi, decreti, altre fonti) che rispetto ai livelli di regolazione delle direttive comunitarie siano ulteriori e non giustificati da esigenze di tutela dei lavoratori;
Il punto a. é decisamente innovativo. É una sfida per gli attori della sicurezza – parti sociali, istituzioni, operatori – che richiede competenze per capire cosa é qualificante e cosa é superfluo rispetto ai livelli minimi previsti dalla normativa comunitaria. Una sfida professionale e soprattutto culturale
b. riconoscimento del principio per il quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e protezione che rappresentano lo “stato dell’arte” in materia di prevenzione di infortuni e malattie, in quanto elaborate da soggetti competenti e, se necessario, “validate” da soggetti pubblici;
Altro elemento impegnativo per la definizione di stato dell’arte e soprattutto stato dell’arte validato da soggetti pubblici
c. identificazione di principi essenziali di sicurezza, tratti dalle direttive europee e contenuti nelle “norme tecniche”, nelle “buone prassi” e nelle “linee guida”, che costituiscano i livelli inderogabili – applicati unitariamente a livello nazionale – della tutela dei lavoratori rispetto agli infortuni e alle malattie professionali e il parametro di valutazione dell’adempimento degli obblighi delle aziende, con conseguente abrogazione delle disposizioni “di dettaglio” (tuttora vigenti, spesso risalenti agli anni ’50) di cui ai Titoli II e seguenti del d.lgs. n. 81/2008;
Altra sterzata culturale necessaria per lo studio e/o la definizione di norme tecniche, buone prassi e linee guida. Le norme sono promulgate dal legislatore. Tutti gli altri attori della sicurezza – associazioni professionali, operatori, enti di normazione – devono sviluppare norme tecniche, buone prassi e linee guida sulle materie di propria competenza
d. possibilità per i soggetti obbligati di rivolgersi a soggetti “esperti” in materia di salute e sicurezza sul lavoro i quali, sotto la loro responsabilità professionale, possano “certificare” la correttezza della progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione e protezione in azienda, anche previo accesso al patrimonio informativo di cui al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP);
Il punto più interessante peraltro già adottato col DPR 462/01 – ascensori, impianti elettrici, impianti di terra – ovvero affidarsi ad un esperto che certifichi le misure di prevenzione e protezione presenti in azienda. In sintesi agevolare l’Organo di vigilanza nei suoi compiti di istituto attraverso soggetti autorizzati e che si assumono responsabilità ben precise
e. incentivazione, con un meccanismo di “bonus-malus” a valere sui premi INAIL, della adozione ed efficace attuazione in azienda delle misure di prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Ad oggi la sicurezza sul lavoro non sempre é conveniente o meglio la scarsa sicurezza sul lavoro talvolta é più conveniente. Occorre renderla sempre meno conveniente
f. complessiva rivisitazione della normativa vigente, eliminando ripetizioni e sovrapposizioni, anche con riferimento all’apparato sanzionatorio, garantendo la semplificazione della normativa nonché l’effettiva e corretta modulazione dei precetti, anche sanzionatori. [..]
Altra grossa sfida per i vari attori della sicurezza pensando soprattutto all’eccessiva produzione legislativa ed alla miriade di organi legislativi – Consigli regionali
CERTIFICAZIONE DI SOGGETTI ESPERTI
Il punto d. mi piace e mi sembra l’elemento rivoluzionario del disegno di legge. Esso agevola l’operato dell’Organo di vigilanza e toglie alibi a chi si ripara dietro le scarse risorse giustificando gli scarsi controlli anzi gli eccessivi scarsi controlli
I punto d. dei principi generali inoltre seleziona e qualifica il mercato dei consulenti e formatori sulla sicurezza imponendo criteri oggettivi e snelli …per rimanere sul mercato in modo adeguato. A fronte di un’inadempienza o di un infortunio adesso ne risponderà anche – non solo – ma anche il certificatore
Oltretutto come già affermato tale metodo é già utilizzato in altri settori come da DPR 462/01 e non vedo problemi particolari rispetto alla certificazione di misure di prevenzione e protezione aziendali. Non penso che la verifica di impianti elettrici, impianti di terra o ascensori sia più impegnativa o molto più impegnativa rispetto alla certificazione delle citate misure di prevenzione e protezione aziendali
In sintesi vedo una visita di controllo dell’Organo di vigilanza in questo modo: Buongiorno, siamo della vigilanza. Ci mostra il certificato delle misure di prevenzione e protezione aziendale!?! chiede la vigilanza. Eccolo qua risponde il Datore di lavoro oppure Non ce l’ho… con evidenti e immediati vantaggi per le operazioni di vigilanza
NORME TECNICHE, BUONE PRASSI E LINEE GUIDA
Il punto c. è un altro elemento interessante che impone la ricerca e lo studio di azioni sostanziali per identificare i principi essenziali di sicurezza al contrario delle vigenti norme di dettaglio. Occorre pensare in ottica prestazionale i comportamenti di persone, strutture, impianti e procedure. Occorre pensare più al risultato da raggiungere che alla via da percorrere
Che ne dici collega Operatore della sicurezza? Hai studiato il disegno di legge? Dimmi cosa ne pensi
Luglio 2017
Che fine ha fatto il disegno di legge Sacconi-Fucksia?
E’ vivo?
Continuo ad essere della mia idea riguardo al disegno di legge Sacconi-Fuksia
Continuo a ravvedere la presenza di elementi innovativi e qualificanti, elementi che denotano pensieri di spessore e riflessioni serie unite alla voglia di mettere mano alla situazione di stallo riguardo alla sicurezza sul lavoro
Non escludo la presenza di elementi critici, incerti e talvolta rischiosi
Ma almeno é stato fatto un tentativo per invertire la tendenza alla rassegnazione imperante, per mettere mano alla situazione di stallo riguardo alla sicurezza sul lavoro
…vediamo!