I Dispositivi di Protezione Individuale DPI di prima categoria devono salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
L’articolo 4 del D.Lgs. 475/92 definisce ed esplicita le categorie dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI dove i commi 2 e 3 definiscono il DPI di 1a categoria
[..] 2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari. [..]
Il comma 2 dà delle indicazioni sufficientemente vaghe. Progettazione semplice cosa significa? Danni fisici di lieve entità cosa significa?
Diventa illuminante e stringente il comma 3 dove sono elencate precise funzioni di salvaguardia caratterizzanti i DPI di 1a categoria. Possiamo intravedere guanti di protezione alla lettera a), guanti, mascherine e occhiali alla lettera b), guanti, grembiuli e indumenti vari alla lettera c), indumenti per la pioggia e il freddo alla lettera d), elmetti di protezione alla lettera e), creme-barriere e occhiali da sole alla lettera f).
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