Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS e il Medico Competente MC firmano il documento di VdR solo per la data-certa
Come noto la prima parte dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 recita
[..] Il documento di [Valutazione dei Rischi], redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato [..]
Quindi il Datore di Lavoro per garantire la data-certa del proprio documento di VdR utilizza strumenti adeguati – posta elettronica certificata PEC o il Notaio o perizie giurate – oppure chiede la firma di RSPP, MC e RLS.
La firma sul documento di VdR di RSPP, MC e RLS sono chieste e sono valide solo ai fini della data-certa e non hanno nessuna valore di conferma o approvazione – salvo un eventuale presa visione del documento.
Inoltre il Datore di Lavoro nominatosi RSPP che non necessita di MC né di RLS può garantire la data-certa solo con mezzi precedentemente elencati ovvero posta elettronica certificata PEC, Notaio o perizia giurata ecc.
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