La formazione sui rischi specifici per lavoratori non è sempre assimilabile alla formazione specifica
Le Linee applicative concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro approvate in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 completano e chiariscono – attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale – il quadro di riferimento delineato dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
A parer mio è interessante il chiarimento relativo alla presunta sovrapponibilità della formazione sui rischi specifici rispetto alla formazione specifica.
La risposta chiarificatrice della conferenza Stato-Regione – presente nel paragrafo Efficacia degli accordi – afferma che la formazione sui rischi specifici non sostituisce la formazione specifica ovvero gli interventi di 4, 8 o 12 ore di formazione sui rischi specifici non sostituiscono l’eventuale formazione specifica per ponteggisti, per operatori in spazi confinati o sospetti di inquinamento, per ambienti in presenza di amianto, di cancerogeni ecc.
Quindi possiamo affermare che in presenza di videoterminalisti l’obbligo di formazione sufficiente e adeguata è adempiuto con la formazione sui rischi specifici – nella fattispecie rischio specifico per il videoterminalista – mentre non abbiamo adempiuto l’obbligo di formazione specifica – attraverso il solo intervento di formazione sui rischi specifici – in caso di ponteggisti, operatori in spazi confinati o sospetti di inquinamento, operatori in presenza di amianto, di cancerogeni ecc.
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