Perchè l’esonero di parte della formazione per RSPP vale solo per lauree tecniche e non per altre lauree?
Come noto per la nomina di Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP/ASPP occorre il diploma di scuola secondaria di 2° grado – la vecchia scuola media superiore – e gli attestati di partecipazione ad appositi corsi di formazione. I ben noti modulo A, moduli B e modulo C come da accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 abrogato e sostituito dall’accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016
Tali accordi permettevano e permettono ai laureati in Ingegneria e Architettura l’esonero della frequenza ad alcuni moduli di formazione e più esattamente permettono l’esonero di frequenza ai corsi dei Moduli A – 28 ore – e dei moduli B – 48 ore più eventuali ulteriori 12 o 16 ore
ESONERI DI FORMAZIONE
L’Allegato I dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07 luglio 2016 elenca le classi di laurea esonerate che possiamo riassumere in lauree specialistiche e magistrali di ingegneri e architetti oltre alle lauree dei tecnici della prevenzione
Gli ingegneri, i tecnici della prevenzione e alcune classi di architetti sono esonerati dall’obbligo di frequenza dei corsi Moduli A e Moduli B. Hanno il solo obbligo di frequenza del corso Modulo C di 24 ore
Quindi un dottore in legge, in chimica, in biologia, in fisica, in letteratura italiana ed in economia aziendale può ricoprire il ruolo di RSPP ma non ha nessun esonero dalla frequenza di formazione
MODULO A E MODULI B
I contenuti del programma del modulo A prevedono
[..] Unità didattica A1 – 8 ore – Presentazione e apertura del corso – L’approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008 – Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento – Il sistema istituzionale della prevenzione – Il sistema di vigilanza e assistenza
Unità didattica A2 – 4 ore – I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008
Unità didattica A3 – 8 ore – Il processo di valutazione dei rischi
Unità didattica A4 – 4 ore – Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi – La gestione dell’emergenza – La sorveglianza sanitaria
Unità didattica A5 – 4 ore – Gli istituti relazionali : informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione [..]
Da quanto sopra non vedo elementi specifici e focalizzati per ingegneri. Vedo contenuti e argomenti con cui talvolta gli ingegneri hanno più confidenza e dimestichezza ma non penso sia il loro pane quotidiano durante gli studi… !?!
Per i contenuti dei Moduli B credo valgano le stesse considerazioni anzi la criticità appare ancora più evidente
Abbiamo argomenti focalizzati – Rischio incendio e gestione delle emergenze, ATEX, rischi di natura psico-sociale, rischi di natura ergonomica, rischio biologico… – cosiccome abbiamo rischi per attività particolari come Pesca e agricoltura, attività estrattive e costruzioni, sanità residenziale, chimico e petrolchimico
Capisco questa stima e fiducia incondizionata negli ingegneri 🙂 però ho difficoltà ad decifrare il processo logico della norma
QUALCOSA NON TORNA
A mio modesto parere qualcosa non torna, sono presenti dei passaggi logici impropri
Il laureato in legge può essere nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP – é adeguato e idoneo – ma deve frequentare il Modulo A
Perchè non esonerarlo !?!
Il laureato in chimica può essere nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP – é adeguato e idoneo – ma deve frequentare i Moduli B e SP4 per il settore chimico e petrolchimico
Perchè non esonerarlo !?!
Il laureato in scienza della comunicazione può essere nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP – é adeguato e idoneo – ma deve frequentare il Modulo C
Perchè non esonerarlo !?!
Le mie perplessità nascono dalla differenza di trattamento per le varie figure che possono essere nominate RSPP
Non capisco pienamente perchè un dottore in ingegneria sia esonerato dal frequentare i Moduli A e B per la nomina di RSPP/ASPP al contrario di un dottore in legge, in chimica, in psicologia ecc.
L’RSPP É UN GESTORE DI COMPETENZE
L’RSPP é un gestore di competenze non é un esperto – o almeno non ha da essere un esperto – di rumore, Movimentazione Manuale dei Carichi MMC, rischio chimico, rischio biologico, emissioni di sorgenti di Campi Elettromagnetici CEM, ergonomia…
L’RSPP deve saper dialogare con l’esperto di rumore, Movimentazione Manuale dei Carichi MMC, rischio chimico, rischio biologico, emissioni di sorgenti di Campi Elettromagnetici CEM, ergonomia…
Se poi oltre ad essere un gestore di competenze l’RSPP é anche esperto di rumore, Movimentazione Manuale dei Carichi MMC, rischio chimico, rischio biologico, emissioni di sorgenti di Campi Elettromagnetici CEM, ergonomia… meglio ancora. Ha più competenze che accrescono la sua qualificazione professionale
Ma assolutamente non deve – e forse non può – essere un esperto di rumore, Movimentazione Manuale dei Carichi MMC, rischio chimico, rischio biologico, emissioni di sorgenti di Campi Elettromagnetici CEM, ergonomia…
Che ne dici collega RSPP?
Con Google Analytics vedo che questo post è gettonatissimo!
Ho deciso
Lo trasformo in un ebook o un istant-book e ne faccio gentile omaggio ai gentili lettori 😉
Vediamo…
@ Giampaolo Ceci
Premesso che concordo su quasi tutto quanto dici… quasi tutto, noto però che NON riesco a farmi capire
O almeno credo
Il sottoscritto Francesco Cuccuini non gradisce nè chiede esoneri, deroghe, privilegi o scorciatoie varie
Faccio solo delle riflessioni su alcune scelte cercando di capire la ratio
Tutto qui
Ciao Giampaolo
In uno Stato ben organizzato le leggi devono essere chiare e semplici, senza bisogno di creare inutili doppioni per supplire a sue inefficienze organizzative.
In sintesi
1) La formazione dei tecnici della sicurezza va ricondotta nelle aule Universitarie che sono la sede in cui lo Stato svolge la sua azione didattica “gratuita” verso tutti i cittadini che vogliano istruirsi e apprendere.
2) La formazione va certificata da un ente terzo (appunto la Università) mediante un esame finale che fornisce al titolo di RSPP e anche agli altri un valore legale. Se la università non é in grado di organizzare corsi sula sicurezza o non ha docenti con esperienza certificata nel settore, li cerchi nel mercato esterno mediante apposite selezioni pubbliche.
3) La formazione deve essere in parte teorica (le leggi del settore) ma soprattutto pratica ( saper individuare i pericoli nei diversi contesti che presuppone appunto una preparazione post laurea e una conoscenza multidisciplinare. Quindi gli esami devono essere condotti seriamente, e i candidati il cui titolo di ammissione potrebbe anche essere il diploma devono però contenere anche quesiti relativi alla valutazione delle conoscenze tecniche dei candidati nella individuazione dei pericoli e delle soluzioni per ridurli o eliminarli.
Per le aziende “pericoose” o con un numero di addetti significativo (determinato dal legislatore) non solo l’ RSPP DEVE aver superato l’esame di qualifica presso la università di cui ha detto prima, ma deve anche essere riservato ai soli laureati in Ingegeria, perché solo un ingegnere possiede un bagaglio culturale appena sufficiente a capire i pericoli e a valutare le soluzioni per ridurli o eliminarli.
Non di ampliamenti di esoneri c’é bisogno quindi caro amico, ma casomai di restringere un campo in cui la ignoranza e la superficialità ha raggiunto limiti allarmanti così grandi da costringermi ad inserire nelle mie valutazioni un altro fattore di rischio: gli errori di valutazione dell”RSPP interno!!
Il ruolo di l’RSPP non é un ruolo da affidare a chiccessia, ma un ruolo di responsabilità che richiede competenza e autorevolezza.
Almeno io spero di essere stato franco e chiaro.
Un abbraccio fraterno
Giampaolo Ceci
@ Dino
Caro Dino
il legislatore é sempre alla ricerca di scorciatoie o favori da distribuire
Immagino su spinta e pressione di qualcuno ma siamo sempre in presenza della deroga, della scorciatoia, del tutto vero ma non per me
Vediamo…
Grazie dei tuoi contributi
Giuro che è l’ultimo!!!!!
D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i
Articolo 15 – Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
Portare cioè le condizioni tecniche produttive dell’azienda, di quell’azienda….non in generale, verso la prevenzione….non è un nonsense….ma anche, successivamente, bilanciare le condizioni tecniche produttive e contemporaneamente la relativa prevenzione…..
Non è questo lo spirito che dovrebbe animare un RSPP?
Dimenticavo.
Sono un coordinatore alla sicurezza e sono rimasto colpito dalle tante novità del ASR 2016 in termini di aggiornamenti alla formazione.
Non sono però rimasto così contento nell’apprendere che un CSP/CSE frequentando il solo modulo C potrebbe divenire un RSPP.
Non è la concorrenza che mi fa paura, ma pensare che un tecnico che ha sempre operato per i committenti, che ha un rapporto di confronto e non di consulenza con le imprese, che tecnici che si sentono investiti di una “mission”, a volte, possano semplicemente divenire RSPP e cioè analizzare dall’interno le esigenze, proporre le soluzioni più adatte, e certe volte non automaticamente le migliori…mi lascia molto perplesso.
Sia chiaro io sono sia CSP/CSE che RSPP ma solo perchè ho lavorato oltre 20 anni in imprese….e questo a tuttoggi mi facilita, ma il mio collega che è convinto di “bloccare” i lavori se la ditta non esegue le sue cervellotiche, molto spesso, prescrizioni, mi sembra quanto di più lontano da un RSPP che riesco ad immaginare….
Saluti
Ciao Francesco,
come diplomato potrei essere facilmente tacciato di invidia verso i laureati. Non è comunque solo la messe di esoneri che mi dispiace…..ma ad esempio vedere che si ricercano RSPP appartenenti alle categorie protette, CON TUTTO IL RISPETTO VERSO QUESTE ULTIME….SIA CHIARO.
Vedere che si ricercano RSPP in possesso di tutti gli ATECO, ma che non abbiano più di 30 anni, con un fluente inglese, che siano anche Formatori alla Sicurezza ma non necessariamente con esperienza…..tutto questo mi fa capire che sono più le agenzie che cercano RSPP per conto di Datori di Lavoro che forse non vedono i loro prossimi “consulenti” come necessari….
Sono un vecchio professionista con molte limitazioni dovute ad aver lavorato sempre nell’ombra delle imprese, pensando a cosa serviva loro e magari meno a che cosa servisse a me in proiezione.
Ma la pillola più amara è vedere una inserzione di ricerca di un RSPP, ai sensi del D. Lgs. 626/94…..questo mi da l’idea che la sicurezza è ancora un modo di dire….
[..] inserzione di ricerca di un RSPP, ai sensi del D. Lgs. 626/94 [..]
Niente male :-/
@ Diletta Righi
Come stai?
Spero tutto bene
Rispondo su quanto mi scrivi
Caso: architetto con esonero ai moduli A e B, laurea nel 2001.
Mai nessun incarico da RSPP fin ad ora.
Deve frequentare il modulo C da 24 ore.
Direi proprio di SI
Da quando decorre l’aggiornamento?
Dalla data di fine corso che quasi sempre coincide con la data di emissione dell’attestato
Di quante ore?
40 ore – di cui max 20 attraverso convegni – valide per i successivi 5 anni
Da notare che i corsi di aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione e/o per l’Esecuzione dei lavori valgono anche come aggiornamento per RSPP
Saluti
Buon giorno Francesco!
Tutto bene, grazie.
Condivido la linea interpretativa. L’unico punto è la decorrenza dell’aggiornamento. Mi specifichi gentilmente il punto normativo dove si evince che la decorrenza dell’aggiornamento è la data di emissione dell’attestato del modulo C?
Infatti, da una mia lettura della norma: l’accordo Stato Regioni del 07.07.2016, allegato A, punto 10 fa decorrere l’obbligo di aggiornamento quinquennale dal 15/05/2008 (sempre per il caso di cui l’oggetto, ovvero di laurea ante 15/05/2008).
Quindi, dal mio punto di vista sarebbe che il nostro collega dovrebbe fare le seguenti ore:
dal 15/05/2008 al 15/05/2013=100 ore di corso
dal 15/05/2013 ad oggi= 40 ore (visto che sempre al punto 10 vine espressamente citato che “…l’eventuale completamento dell’aggiornamento del quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.”
@ Diletta Righi
Hai ragione, hai perfettamente ragione
Secondo quanto scritto nell’accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 l’aggiornamento dell’RSPP a cui hanno abbonato i moduli A e B decorre dal giorno di laurea
Anzi dal 15 maggio 2008 se laureato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e dalla data di laurea se laureato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08
Quindi il cronometro parte già prima di essere in grado di accettare la nomina di RSPP, prima di aver frequentato il modulo C di 24 ore
In sintesi con i moduli A e B abbonati e senza aver frequentato il modulo C NON posso accettare la nomina di RSPP ma inizia il conto-alla-rovescia per l’aggiornamento…
Qualcosa non quadra
Ciao Francesco, sono Diletta (corso formatori sicurezza a Bologna).
Spero tutto OK.
Caso: architetto con esonero ai moduli A e B, laurea nel 2001.
Mai nessun incarico da RSPP fin ad ora.
Deve frequentare il modulo C da 24 ore.
Da quando decorre l’aggiornamento? Di quante ore?
@ Andrea Rattacaso
Ciao Andrea
Che piacere sentirti
Saluti
Chiarissimo pensiero, che condivido in toto.
Se avessi aspettato ad essere esperto di tutto, non avrei mai iniziato a lavorare e oggi, probabilmente, sarei molto meno “esperto” di quello che sono (scusa il gioco di parole).
Saluti