Lo scorso 12 ottobre 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ha inviato una Circolare interna dove precisa e riafferma le Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
La Circolare tratta materia nota ma è interessante perché riassume ed evidenzia gli obblighi di sorveglianza sanitaria del Datore di Lavoro
Il documento dell’INL fa riferimento all’art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del Datore di Lavoro e dei dirigenti – più esattamente alle lettere c) g) e bb) che riportiamo di seguito
Il datore di lavoro [..] e i dirigenti [..] devono:
[..] c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
[..] g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
[..] bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità [..]
I riferimenti del documento alle lettere g) e bb) con gli obblighi per il Datore di Lavoro sono doverosi ma ovvi: deve svolgere in modo diligente la sorveglianza sanitaria aziendale
Il commento alla lettera c) invece è più interessante. Perché… e che dice?
Afferma che – oltre in presenza di rischi specifici – occorre sorveglianza sanitaria anche per il lavoratore che svolge attività dipendenti dalla propria capacità di svolgerla
La sorveglianza sanitaria occorre in presenza di rischio chimico o rischio biologico alti, in presenza di movimentazione manuale dei carichi rischiosa, in presenza di attività alla postazione munita di videoterminale rischiosa per il lavoratore, in presenza di alti livelli di emissioni di sorgenti di rumore e altre situazioni rischiose
L’articolo 18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 afferma che la sorveglianza sanitaria occorre anche in presenza di attività dove le condizioni di salute e sicurezza dipendono dalle capacità personale del lavoratore
Pensiamo al lavoratore che monta ponteggi o che lavora sulle coperture di edifici sofferente di vertigini. Pensiamo al lavoratore che opera in spazi angusti o che opera all’interno di silos sofferente di claustrofobia
Il Datore è responsabile e garante di salute e sicurezza dei suoi lavoratori
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