L’infortunio in itinere é caratterizzato da finalità lavorative, tragitto normale e orario compatibile
Riporto il testo dell’interessante pubblicazione Inail riguardo all’infortunio in itinere
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L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro
Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
# il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
# il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
# i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
# i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
# la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga
Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:
# durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
# durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale
Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’assicurazione?
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
# quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
# quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
# quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
# quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
# quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
# le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio
Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci
Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente
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Interessante l’ultimo passaggio. Sono presenti casi in cui il lavoratore infortunato é scoperto e NON é tutelato dall’Inail
Che ne dici collega Operatore della sicurezza? Mi lasci un commento !?!
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