Come illustrato e descritto nel depliant Inail le interruzioni e le deviazioni sono vietate ai fini della copertura assicurativa. Sono vietate salvo alcune condizioni specifiche di necessità
Da notare la logica: l’onere a carico dell’assistito di dimostrare la presenza di condizioni specifiche di necessità
Ma leggiamo
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
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