Riguardo all’infortunio in itinere per Inail NON esistono margini per scegliere il mezzo privato o il mezzo pubblico per recarsi a lavoro
Consultando il depliant Inail sull’infortunio in itinere notiamo l’approccio preciso e specificato di Inail sulla tutela del lavoratore in caso di infortunio in itinere
In sintesi non esistono casi permessi e casi vietati. Esiste l’obbligo di utilizzare il mezzo pubblico con possibilità di deroga in casi definiti
L’approccio è particolare perché l’onere di dimostrare la necessità della deroga è a carico di chi ne usufruisce. Ovvero posso derogare ma devo darne conto in caso di necessità Perché non hai utilizzato i mezzi pubblici? Perché hai utilizzato un mezzo privato? In sintesi Perché hai derogato?
Ma vediamo cosa dice il testo sul depliant Inail
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Le possibilità di deroga sono ampie – occorre almeno una delle 5 condizioni elencate. Però occorre sempre rendere conto della deroga effettuata. Occorre motivare la deroga
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Il link del depliant INAIL
(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-infortunio-itinere_6443099708038.pdf)