Le circolari non sono vincolanti per il giudice
Più volte nel nostro fitto panorama normativo, assistiamo ad un susseguirsi di atti normativi di varia natura. Quali di questi possano essere considerati “fonti di diritto” non è facile saperlo. La disamina in questione si propone di fare chiarezza in tal senso.
La Corte di Cassazione, a sezione unite civili, con sentenza n. 23031 del 02.11.2007, con riferimento a una circolare dell’Agenzia delle entrate, interpretativa di una legge della Regione siciliana, si esprimeva affermando che per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione.
La Corte suprema prosegue, richiamando una precedente giurisprudenza, affermando che le circolari non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie […], essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale sono emesse.
Nella sentenza del 2007, peraltro la Corte di Cassazione prosegue affermando che l’irrilevanza normativa delle circolari significa che le stesse sono inidonee, in quanto contenenti norme interne, ad operare all’esterno dell’ordinamento minore cui appartengono, quindi non possono essere vincolanti per il giudice.
La decisione della Corte di Cassazione, benché non sia recente, è attuale e dovrebbe servire a fare chiarezza all’interno di un sistema nel quale l’incertezza giuridica, prima che dalla indeterminatezza delle fonti normative, è generata proprio dalla prolifica produzione di atti che in quanto emessi da “organi centrali”, si ritiene (o si pretende) che abbiano valore normativo erga omnes, anche se al posto del Ministro portano la firma di un dirigente.
Fabrizio Bottini
Docente Universitario in legislazione prevenzionale comparata
Giurista di impresa
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