Sappiamo che fino all’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni ASR del 17 aprile 2025 il docente di ogni intervento di formazione/aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro deve disporre dei criteri di qualificazione presenti nel Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013
Come prerequisito occorre il diploma di scuola secondaria di secondo grado per poi disporre anche di esperienza lavorativa, formazione specifica ed eventuale diploma di laurea …il tutto declinato in vario modo
In sintesi per ogni intervento di formazione/aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro il docente deve disporre dei criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013
Soggetti formatori
Pur utilizzando docenti in regola con i criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, chiunque può organizzare non tutti ma alcuni interventi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro
Cosiccome sempre utilizzando docenti in regola con i criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, possono organizzare alcuni interventi di formazione/aggiornamento solo soggetti formatori specifici
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Con la revisione dei vari ASR – succedutisi dal 2013 in poi – attraverso l’ASR del 17 aprile 2025 è cambiato qualcosa e più esattamente
- la formazione/aggiornamento per Datori di lavoro, dal 24 maggio 2025 e non oltre il 24 maggio 2027 necessita di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
- la formazione/aggiornamento per dirigenti, preposti e lavoratori dal 24 maggio 2025 necessita di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
- la formazione/aggiornamento per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP/ASPP, dal 24 maggio 2025 continua a necessitare di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
- la formazione/aggiornamento per Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, gru mobili, trattori agricoli o forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo, dal 24 maggio 2025 continua a necessitare di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
- la formazione/aggiornamento per carriponte, macchina agricola raccoglifrutta (CRF) e caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) dal 24 maggio 2025, necessita di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
- la formazione/aggiornamento per addetti della Squadra Antincendio – come da D.M. 02.09.2021 – continua a NON necessitare di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
- la formazione/aggiornamento per addetti della Squadra di Pronto Soccorso – come da D.M. 388/03 – continua a NON necessitare di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
- la formazione/aggiornamento ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione – come da D.Lgs. 81/08 – continua a NON necessitare di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
Conclusioni
Quindi
- per quanto NON espressamente indicato l’intervento di formazione/aggiornamento NON necessita di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale mentre
- per quanto espressamente indicato l’intervento di formazione/aggiornamento necessita di un soggetto formatore istituzionale, accreditato o appartenente ad un repertorio/elenco nazionale
Resta salvo l’obbligo di utilizzare il docente/formatore in regola con i criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013
Un’altra riflessione con una FAQ con licenza Creative Commons CC BY-ND 4.0
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