La prima domanda che rivolgo ai corsisti in un intervento di formazione/aggiornamento per addetti della Squadra Antincendio è Quali sono i compiti dell’addetto della Squadra Antincendio? a cui solitamente ricevo risposte vaghe o non ne ricevo affatto
Non ricevo e non posso ricevere risposta perché i compiti dell’addetto della Squadra antincendio NON sono definiti
Come noto sono definiti gli obblighi del Datore di lavoro e dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, fabbricanti e dei fornitori, degli installatori, del medico competente. Sono definiti i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione SPP – articolo 33 comma 1 D.Lgs. 81/08. Non sono invece definiti i compiti della Squadra Antincendio, dell’addetto della Squadra Antincendio
Non esiste la norma che elenca i compiti o gli obblighi dell’addetto della Squadra Antincendio. Vediamo
Il D.M. 02 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. non definisce né esplicita compiti e obblighi della Squadra antincendio e lo stesso dicasi per l’abrogato D.M. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
Non esistono compiti e obblighi formalizzati dell’addetto della Squadra Antincendio anche se esistono compiti e obblighi del Datore di lavoro
Compiti e obblighi del Datore di lavoro
L’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 81/08 recita
Il datore di lavoro [..] e i dirigenti [..] devono [..]
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; [..]
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
mentre l’articolo 43 del D.Lgs. 81/08 recita
Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica a tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi
Infine ancora l’Allegato I punto 4.3 D.M. 02 settembre 2021 – Gestione della sicurezza antincendio (GSA) recita
Il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA tramite:
a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
b) verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);
d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).
Compiti definiti e precisi MA del Datore di lavoro
Quindi l’addetto della Squadra antincendio deve improntare i suoi comportamenti a criteri di perizia, prudenza e diligenza ovvero intervenire in caso di principio di incendio e avvertire i soccorsi nei modi stabiliti
Per ulteriori compiti deve ricevere delega dal Datore di lavoro di svolgere in toto, in parte o per niente i compiti e gli obblighi in testa al Datore di lavoro stesso
Un’altra riflessione con una FAQ con licenza Creative Commons CC BY-ND 4.0
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