La norma prevede la durata totale di formazione ma non le durate dei vari argomenti
Consultando e riconsultando l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 – relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti – si notano aspetti e particolarità che talvolta sfuggono. Riguardo ad esempio alla formazione dei dirigenti l’accordo definisce contenuti minimi e durata minima dell’intervento di formazione ma non particolareggia sulle durate dei vari argomenti.
Sappiamo infatti che l’allegato A punto 6 dell’accordo definisce i contenuti minimi dei 4 moduli formativi ed esattamente il Modulo 1. giuridico normativo, il Modulo 2. gestione ed organizzazione della sicurezza, il Modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi e il Modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Riguardo poi ai tempi l’allegato A punto 6 dell’accordo fissa in 16 ore la durata minima dell’intervento di formazione ma non fissa la durata di ogni singolo modulo.
Solitamente si afferma che 4 moduli da svolgere in 16 ore prevedono 4 ore di trattazione per ogni modulo formativo. Tale suddivisione è – e deve essere legata – ai fabbisogni formativi dei corsisti. Se occorre approfondire la gestione della sicurezza riservo al Modulo 2 più ore – 6 ore? 8 ore? – rispetto ad altri moduli. Se non occorre approfondire la comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori riservo al Modulo 4 meno ore – 2 ore? 1 ora? – rispetto ad altri moduli.
Può essere adeguata anche una suddivisione di 4 ore per ogni modulo formativa. Però che sia frutto di scelte motivate e non di consuetudini.
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