L’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 NON parla di addestramento ma di parte pratica, non parla di formazione e addestramento per ogni macchina/attrezzatura ma di formazione composta da modulo teorico e parte pratica
Definizioni
Il D.Lgs. 81/08 recita che
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formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (articolo 2 comma 1 lettera aa) D.Lgs. 81/08)
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informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (articolo 2 comma 1 lettera bb) D.Lgs. 81/08)
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addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (articolo 2 comma 1 lettera cc) D.Lgs. 81/08)
Formatore e addestratore
Come da Decreto interministeriale 06 marzo 2013 il formatore ha un prerequisito (diploma di scuola secondaria di 2° grado) e requisiti riguardo a esperienza e formazione
Come noto sempre da Decreto interministeriale 06 marzo 2013 Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento
Riguardo invece all’addestratore l’articolo 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08 recita L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
Formazione per macchine/attrezzature
L’intervento di formazione per il conduttore di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) o per il conduttore di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo prevedono un modulo teorico-tecnico e la parte pratica, più esattamente
- il Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) come da capitolo 8.3.1 parte II dell’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede il modulo teorico-tecnico (4 ore) e la parte pratica per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) oppure la parte pratica per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) oppure la parte pratica per PLE con e senza stabilizzatori (6 ore)
- il Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo come da capitolo 8.3.4 parte II dell’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede il modulo teorico-tecnico (8 ore) e la parte pratica per carrelli industriali semoventi (4 ore) oppure la parte pratica per carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) oppure la parte pratica carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)
Come evidenziato siamo in presenza di un formatore che interviene per il modulo teorico-tecnico e per la parte pratica. Nessuno rammenta l’addestramento
Si rammenta la parte pratica ma non l’addestramento al contrario dei DPI di III categoria dove l’articolo 77 comma 4 lettera h) del D.Lgs. 81/08 recita il Datore di lavoro [..] assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Stessa cosa, stesso elemento, parte pratica è addestramento o parte pratica NON è addestramento?
Per le macchine/attrezzature solo il formatore o formatore e addestratore? Solo formazione (modulo teorico e parte pratica) oppure formazione e addestramento?
Forse la discussione è accademica e forse interessa anche poco però…
- se l’intervento è di formazione e addestramento occorre un formatore ed una persona esperta altrimenti
- se l’intervento è di formazione (modulo teorico e parte pratica) occorre solo un formatore
Un contributo di #sicurezzasullavoroedintorni con licenza Creative Commons CC BY-ND 4.0
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