Si considera la formazione più degna di attenzione dell’informazione… la sorella minore se non la parente povera della formazione. E forse l’ho fatto anch’io
Guardando la norma – più precisamente l’articolo 36 D.Lgs. 81/08 – notiamo invece come gli obblighi di informazione per il Datore di lavoro siano importanti, interessanti, definiti, ben delineati e nemmen pochi
Come evidenziato dall’articolo 36 dal Decreto Legislativo 81/08 gli obblighi e le conseguenti responsabilità relativi all’informazione non sono da trascurare
Ma leggiamo l’articolo 36 comma 1
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
inoltre come da articolo 36 comma 2
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Tanti obblighi, importanti e alcuni spesso disattesi
Conclusioni
Direi anche che molta presunta formazione è informazione. Molti contenuti presenti in interventi di formazione sono contenuti di informazione
Penso a quanto prescritto dal comma 2 dell’articolo 36. Penso all’obbligo di informazione sui rischi specifici, sui pericoli sull’uso di sostanze pericolose, sulle misure di prevenzione e protezione…
Si, possiamo affermare che i contenuti di tanta formazione erogata sono contenuti di informazione
Quindi ancora una volta la formazione non è indicare i nominativi di RSPP, RLS, Medico Competente, addetti della Squadra Antincendio, addetti della Squadra di Primo Soccorso…
Ancora una volta la formazione non è indicare ai lavoratori I valori limite dell’esposizione giornaliera/settimanale sul rumore o i valori limite dei picchi di pressione sonora o gli obblighi del Datore di lavoro
Un contributo di #sicurezzasullavoroedintorni
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