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Lavoratori stagionali ed applicabilità D.lgs 81/08

L’avvento della bella stagione porta, gli operatori del settore, ad interrogarsi su quale siano le tutele da realizzare per i lavoratori cosiddetti stagionali. Come possiamo applicare le disposizioni in esame a coloro che sono connotati da una estemporaneità nella esecuzione del loro lavoro?

La risposta arriva dal DM 27.03.2013 (G.U. n. 86 del 12 aprile 2013). Attraverso detto provvedimento il Ministero fornisce una importante specificazione su chi possa essere considerato come tale. Tutti coloro che svolgano la loro attività, presso la stessa azienda, un numero di giornate non superiori a cinquanta nell’arco dell’anno. Unica condizione è che le lavorazioni siano generiche e semplici e non richiedano specifici requisiti professionali. Questa ultima definizione lascia perplessi perché la generalità del contenuto è tale che potrebbe dare adito a mille (pericolose) interpretazioni visto che il tutto fa riferimento anche ai lavoratori agricoli.

Per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, gli adempimenti a tal proposito possono essere effettuati mediante visita preventiva, da effettuarsi a cura del medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. La durata è biennale e consente al lavoratore di prestare la sua attività, senza ulteriori accertamenti medici.

Gli Enti Bilaterali e/o gli Organismi Paritetici possono adottare iniziative, in tal senso, utilizzando lo strumento della convenzione finalizzato all’assolvimento dell’obbligo in materia di sorveglianza sanitaria. In presenza di detta convenzione il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro ed il giudizio di idoneità opera nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

Le maggiori perplessità, il decreto le riserva nel campo formazione. Gli stessi si considerano assolti, mediante consegna al lavoratore di appositi documenti certificati dalle ASL ovvero dagli Enti Bilaterali, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione del rischio nonché trasferire indicazioni procedurali per la gestione dei rischi sul lavoro.

Alla faccia della uniformità delle tutele del lavoro!

Fabrizio Bottini

Professore, a contratto, in legislazione prevenzionale comparata. 

Fabrizio Bottini

2 comments

  • in questi giorni sono alle prese con gli stagionali in agricoltura ed è mia opinione che l’unica cosa positiva del decreto semplificazioni è che qualche datore di lavoro ha cercato di percorrere la strada dell’81. Ma oltre alla buona volonta di alcune azinenda non ho visto altro. Le ASL non hanno predisposto nessun servizio per le sorveglianza sanitaria agli stagionali e nemmeno predisposto gli opuscoli la loro vaidati….Quindi siamo alle solite, ci si deve arrangiare nonostante i buoni presupposti della norma.
    ciao
    Enrico

  • Quindi faccio formazione – non informazione – del lavoratore con un opuscolo o con una pubblicazione anche se ben fatta.

    Quanto sopra mi sembra più informazione
    [..] complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; [..]
    art. 2 comma 1 lettera bb) D.Lgs. 81/08

    invece che formazione
    [..] processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; [..]
    art. 2 comma 1 lettera aa) D.Lgs. 81/08.

    Insisto nella mia solita e pedante domanda: ma chi scrive le leggi o alcune parti delle leggi?