Quando possiamo sospendere l’attività imprenditoriale, quando è possibile sospendere l’attività lavorativa di un’impresa inadempiente sulla sicurezza sul lavoro?
Lo dice l’allegato I del D.Lgs. 81/08 che elenca fattispecie di reato e importo della contravvenzione penale (somma aggiuntiva)
Fattispecie di violazione per la sospensione dell’attività imprenditoriale
Come da allegato I del D.Lgs. 81/08 le fattispecie di violazione – fra parentesi l’importo della somma aggiuntiva – sono
1 – Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (2.500 euro)
2 – Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (2.500 euro)
3 – Mancata formazione ed addestramento (300 euro per ciascun lavoratore interessato)
4 – Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (3.000 euro)
5 – Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) (2.500 euro)
6 – Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (300 euro per ciascun lavoratore interessato)
7 – Mancanza di protezioni verso il vuoto (3.000 euro)
8 – Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (3.000 euro)
9 – Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (3.000 euro)
10 – Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (3.000 euro)
11 – Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) (3.000 euro)
12 – Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (3.000 euro)
12 bis – Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto (3.000 euro)
Esempio
Quindi nel dettaglio se il Datore di lavoro NON ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP ovvero a seguito di una visita ispettiva l’organo di vigilanza NON riscontra la nomina né tantomeno la presenza del RSPP che succede?
Direi che il Datore di lavoro
- è inadempiente ad un suo obbligo non delegabile – art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 – e sanzionabile con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro come da art. 55 D.Lgs. 81/08 inoltre
- è sanzionabile per un importo di 3.000 euro per la fattispecie di violazione n. 4 che recita Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del suo responsabile
- è sanzionabile con la sospensione dell’attività imprenditoriale revocata fino al pagamento dell’importo della somma aggiuntiva stessa e, in questo caso, della costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione SPP con nomina del RSPP
Quanto sopra per la mancata – la sola – mancata costituzione del SPP e la mancata nomina del RSPP
Possiamo anche continuare con
- la fattispecie di violazione n. 3 Mancata formazione ed addestramento pensando alla presenza di carrelli elevatori, PLE o autogru nei vari ambienti di lavoro oppure
- la fattispecie di violazione n. 6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto pensando ai cantieri edili
- …
Conclusioni
Penso si possa affermare che
- gli strumenti per garantire livelli adeguati di sicurezza ci sono
- non occorrono violazioni rare e dannose per applicare l’allegato I infatti come citato è sufficiente
- la mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP oppure
- la mancata formazione e addestramento in presenza di attrezzature o
- la mancata fornitura di DPI anticaduta
Un’ultima precisazione
- mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP non mancata costituzione del SPP o nomina del RSPP oppure
- mancata formazione e addestramento in presenza di attrezzature, non mancata formazione o addestramento in presenza di attrezzature
Non nelle intenzioni, forse, ma nei fatti la sicurezza NON interessa
Un’altra riflessione con una FAQ con licenza Creative Commons CC BY-ND 4.0
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