La formazione ai lavoratori in completa modalità e-learning è legittima e permessa
La recente e puntuale domanda di una collega mi ha smosso alcune certezze sulla formazione e-learning dei lavoratori.
La collega operatore-della-sicurezza mi chiedeva come fosse possibile che alcuni Datori di Lavoro erogassero l’interra formazione per i lavoratori in completa modalità e-learning ovvero formazione generale di 4 ore e formazione specifica di 4, 8 o 12 ore, legittimando la loro azione sul punto 5-bis dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Vediamo il citato accordo e soprattuto il punto 3 che recita
[..] Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per;
• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• I corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue:
• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti. [..]
Possiamo notare all’ultimo paragrafo, salvo il rispetto di certe condizioni, come la formazione specifica in modalità e-learning sia permessa. Vediamo anche il punto 5-bis del citato accordo che recita
[..] 5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. [..]
In sintesi la formazione in modalità e-learning è legittima se
- – rispetta contenuti minimi e durata minima come da punto 4
- – rispetta quanto previsto per i preposti come da punto 5
- – sono presenti accordi aziendali in tal senso
- – è stato coinvolto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS.
Il grosso punto interrogativo può nascere da ciò che molti chiamano e-learning ovvero i prodotti di formazione e-learning presenti sul mercato sono adeguati? Quali sono adeguati – ce ne sono! – e quali non sono adeguati – anche di loro ce ne sono? Che caratteristiche occorrono per chiamare e-learning un prodotto formativo?
Ehi formatore, mi dici la tua…
caro Francesco,
le tue domande e osservazioni sono sempre una occasione di approfondimento e di non dare nulla per scontato.
Quindi sono sempre benvenute!!!
Come sai, da quando partecipammo a marzo di quest’anno al convegno Aiesil a Bologna, in occasione del quale fui folgorato sulla via di Damasco dall’Avv. F., la prima domanda che mi faccio è: rispetta il principio di effettività?
La norma prevede che la formazione tratti i rischi “specifici”.
Io l’ho sempre inteso come rischi “specifici dell’azienda”.
Quindi prima di preparare gli interventi di formazione, mi sono sempre preoccupato di consultare la VdR.
Mi domando: un corso preconfezionato e-learning può trattare i rischi specifici di quella o quell’altra azienda?
Sicuramente non ci sono motivi per pensare che sia impossibile… e forse questa tua osservazione potrebbe essere utile alle agenzie che erogano formazione e-learning per studiare nuovi strumenti, magari modulari, che “effettivamente” trattino dei “rischi specifici”.
Avanti cosi e #faregiro!!!!!
@ Guido Minale
Proprio così.
La possibilità di erogare interi corsi di formazione per lavoratori in modalità e-learning non dispensa dall’erogarli adeguati ed in modo adeguato.
Buona l’idea di moduli di formazione e-learning – magari piccoli e focalizzati – da assemblare di volta in volta.
#faregiro