dal collega Aimone Liotta.
Con il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) viene definita la figura del Preposto come quel soggetto che “…sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori….” Quindi sembrerebbe che la figura del preposto coincide con quella dei soggetti che sono chiamati ad organizzare e sovrintendere il lavoro di un gruppo di lavoratori, addetti ad una specifica mansione od operanti in uno specifico reparto.
L’art. 299 “Esercizio di fatto dei poteri direttivi” del D.Lgs. 81/08, dispone che le posizioni di garanzia relative pure alla figura del preposto, gravano anche sui soggetti che pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici ad esso riferiti; ciò significa che il soggetto che sovrintende alle attività di altri lavoratori, viene riconosciuto dalla legge come preposto, anche in assenza di un incarico sottoscritto dal datore di lavoro.
Appare chiaro quindi che nei confronti di tutti i soggetti che svolgono le attività previste, come attività proprie del preposto, gravano gli obblighi previsti dall’art.19 del D.Lgs. 81/08., fra i vari obblighi previsti, si ritrova quello di “…sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge nonché sulle disposizioni aziendali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro….” e che laddove il preposto osservi una persistenza delle inadempienze da parte dei lavoratori, egli debba segnalare tale situazione al suo diretto superiore.
È auspicabile quindi che i lavoratori che espletano la funzione di preposti, non solo adempiano correttamente questo obbligo di legge, ma che della loro azione di sorveglianza, tengano una registrazione scritta, solo in questo modo, i preposti potranno dimostrare di aver svolto correttamente e completamente, quanto disposto dalla legge, ricordiamo inoltre che il mancato svolgimento di tale funzione, può comportare per il preposto una sanzione da 438,40 a 1.315,20 euro o la pena dell’arresto fino a due mesi.
@ muglialafuria
…aspettiamo le slide.
Saluti
E’ interessante notare come tra il DPR del ’55 e il T.U. si sia definito il profilo di responsabilità del preposto. L’evoluzione giurisprudenziale è stata notevole. Il principio di effettività, l’organizzazione del lavoro, i sistemi di gestione ecc. hanno fatto il resto. Spero di riuscire a pubblicare quanto prima sul mio blog http://muglialafuria.blogspot.com
una serie di slide che riprendono un mio scritto di qualche mese fa pubblicato su Ambiente&Sicurezza n. 18 del 1. ottobre 2013 scritto dopo che il D.L. 69 in un articolo aveva indicato un soggetto con le caratteristiche del preposto (poi modificato) per gestire le situazioni di rischio interferenziali nelle attività a basso rischio in sostituzione del DUVRI.
Vedremo Franco
@ Aimone Liotta
[..] i lavoratori che espletano la funzione di preposti, non solo adempiano correttamente questo obbligo di legge, ma che della loro azione di sorveglianza, tengano una registrazione scritta, solo in questo modo, i preposti potranno dimostrare di aver svolto correttamente e completamente [..]
Mmmmmh… registrazione scritta dell’azione di sorveglianza?
Aimone ci spieghi meglio cosa intendi?
Saluti