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Leggendo la 89 391 CEE

#090 SLD – Leggendo la 89/391/CEE

Da una direttiva comunitaria di 19 articoli e 1 allegato ad un decreto di recepimento con 306 articoli e 51 allegati

Ho sempre sentito parlare della Direttiva comunitaria 89/391/CEE

Da che mi occupo di sicurezza sul lavoro ho sentito parlare e mi sono imbattuto spesso nella Direttiva comunitaria 89/391/CEE anzi nella 89/391 – come la chiamano gli addetti ai lavori

L’ho sfogliata qualche volta e da tempo volevo leggerla e studiarla. Soprattutto compararla con il D.Lgs. 81/08, l’attuale decreto di recepimento

Premetto che non voglio atteggiarmi ad Operatore del diritto e non voglio fare esegesi dei testi o altro

Come Operatore della sicurezza ovvero come addetto ai lavori in ambito sicurezza sul lavoro gradisco solo leggere la norma del Parlamento europeo su cui si basa il Decreto legislativo 81/08 – e si basava il Decreto legislativo 626/94 – gli strumenti della mia attività professionale

Gli strumenti con cui ho avuto ed ho a che fare quotidianamente

La Direttiva comunitaria

Come noto una Direttiva comunitaria – una legge del Parlamento europeo – NON diventa legge dello stato membro automaticamente

Promulgata dal legislatore europeo – il Parlamento europeo – deve essere recepita dal legislatore nazionale, il Parlamento italiano nel nostro caso

Recepita tale e quale a come è stata promulgata dal Parlamento europeo o aggiungendo adempimenti, obblighi e responsabilità ecc.

Aggiungendo e MAI togliendo adempimenti, obblighi e responsabilità ecc.

Infatti il testo in premessa della Direttiva recita

l’articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

Siamo in presenza di prescrizioni minime, misure minime

Generalità

Riguardo alla Direttiva comunitaria 89/391/CEE in articolo 1 si nota che l’obiettivo della norma è la promozione del miglioramento

L’articolo 1 comma 1 recita

La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

L’obiettivo della norma quindi NON è la garanzia degli adempimenti minimi e obbligatori sulla sicurezza sul lavoro ma il miglioramento dei livelli di sicurezza nell’ambiente di lavoro SUCCESSIVO ai citati adempimenti minimi e obbligatori sulla sicurezza sul lavoro

Elementi particolari

Riguardo ad elementi più specifici notiamo

  • La differenza fra la snellezza della Direttiva comunitaria 89/391/CEE e il Decreto legislativo 81/08

La norma del Parlamento europeo vede 19 articoli e 1 allegato contro i 306 articoli e i 51 allegati del D.Lgs. 81/08

  • Non esiste la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP

La Direttiva comunitaria non prevede figure esterne e affida al Datore di lavoro il compito di gestire e utilizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione SPP (SPP informale)

  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS è privo di dignità sindacale, NON è una figura sindacale (RLS informale)

È previsto un rappresentante dei lavoratori ma senza appartenere necessariamente ad Organizzazioni Sindacali

  • Possiamo affermare che la Direttiva comunitaria prescrive di valutare i rischi in azienda e i rischi specifici di gruppi di lavoratori, garantire formazione e informazione, adottare misure adeguate di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dai locali

Misure da inquadrare nell’ottica di miglioramento e non di adempimento ad obblighi di legge. Misure che promuovono il miglioramento presupponendo acquisita la conformità alla norma 

  • Da notare poi che il Parlamento europeo all’articolo 4 comma 2 obbliga i paesi membri a vigilanza e sorveglianza adeguata 

e pensando alla situazione italiana credo occorra ancora molta strada per garantire quanto prescritto 

  • Allegato con ambienti particolari a cui fare attenzione

ed esattamente luogo di lavoro, attrezzature di lavoro, attrezzature di protezione individuale (DPI), lavori con attrezzature dotate di video-terminali, movimentazione di carichi pesanti comportanti rischi lombari, cantieri temporanei e mobili, pesca e agricoltura

  • Relazione quinquennale sullo stato di applicazione della direttiva

gradirei consultarla

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Francesco Cuccuini

Operatore della sicurezza, consulente e formatore sulla #sicurezzasullavoro

Appassionato #blogger, entusiasta #podcaster, apprezzato #webwriter, autore di #ancorapensieribloggati

…e attento a quel che gli accade intorno

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