Il lavoro-in-quota é caratterizzato dalla presenza del rischio di caduta e non dall’altezza
Son sempre convinto dell’importanza professionale di mantenere sempre un atteggiamento curioso e attento. Son sempre più convinto della necessità professionale di cercare cose nuove nelle cose vecchie che stiamo svolgendo o applicando.
Questo atteggiamento mi ha fatto approfondire e scoprire aspetti nuovi nella definizione di lavoro in quota come da art. 107 del D.Lgs. 81/08.
La norma infatti definisce il lavoro in quota come [..] attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Mi sembra di capire che l’aspetto qualificante non sia l’altezza superiore ai 2 metri in sè ma la presenza del rischio di caduta, anche se da un’altezza superiore a 2 metri. Non a caso una copertura con un Dispositivo di Protezione Collettiva DPC – un tetto con una ringhiera – non prevede gli obblighi legati alla presenza di lavori in quota mentre una copertura dove sia presente il rischio di caduta e quindi necessita l’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale DPI prevede l’adempimento degli obblighi legati alla presenza di lavori in quota.
Nulla di nuovo e di rivoluzionario. Solo l’importanza di riflettere sulle proprie competenze, l’importanza di convegni e incontri, l’attenzione continua a non farsi spazzare via.
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