È opportuno un Disciplinare di incarico per l’RSPP?
Il Decreto legislativo 81/08 non prevede obblighi per l’incarico dell’RSPP. Non presenta un articolo con gli obblighi formali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP
Non esiste l’articolo X Obblighi del RSPP del D.L. 81/08 come presente invece per Datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, lavoratore autonomo, progettista, fabbricante, fornitore, installatore ecc.
Responsabile del SPP. Sicuro?
Talvolta è tirato in ballo l’articolo 33 che in realtà parla di compiti e non di obblighi e soprattutto di compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione SPP e NON di compiti né tantomeno di obblighi del RSPP
Ma i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione – potremmo ribattere – sono i compiti del suo responsabile. Giusto, condivisibile però peccato che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia il Datore di lavoro e non l’RSPP
Infatti come da articolo 33 comma 3 del D.Lgs. 81/08
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
ovvero il Datore di lavoro usa, dispone, comanda, decide come utilizzare e cosa fare dell’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione
Quindi che fare? …facciamo chiarezza, con un Disciplinare di incarico per l’RSPP
Difficoltà
La mancanza di formali impegni obbligatori e opzionali, la mancanza di chiarezza su cosa devo fare e cosa posso fare, su cosa devo e NON devo fare crea situazioni rischiose
Rischiose perché avremmo solo e tanti obblighi per le nostre azioni di RSPP che devono essere improntate a perizia, prudenza e diligenza
Infatti avendo come RSPP un titolo di studio (almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado), una formazione (moduli A, B e C come da accordi Stato-Regioni del 07 luglio 2016) ed eventuale esperienza (incarico da 1, 2, 3 anni…) non posso affermare Non era compito mio
Certamente poteva non essere compito del mio ruolo di RSPP, ma avendo titolo di studio, formazione ed eventuale esperienza dovevo avvertire, allertare, allarmare, segnalare, avvisare e magari riavvertire, riallertare, riallarmare, risegnalare, riavvisare…
Affidarsi a Non era compito mio è rischioso e non sempre spendibile
Vantaggi
Quali vantaggi ho con un Disciplinare di incarico per l’RSPP? Direi
- l’obbligo metodologico di definire cosa fare e non fare
- in modo trasparente
- per evitare spiacevoli sorprese
- oltre a qualificarmi e mostrarmi più professionale
Conclusioni
Mi permetto di suggerirti
- intervieni come consulente
- intervieni come consulente e come RSPP
- NON intervenire solo come RSPP
- in ogni caso affidati ad un Disciplinare di incarico
Evitiamo di imbarcarci in operazioni dove devi fare tutto o – peggio ancora – è sottinteso che devi fare tutto o quasi tutto, senza prima aver definito cosa fare
Personalmente definisco cosa faccio e anche cosa NON faccio con buona tranquillità di fornitore e cliente, Datore di lavoro e RSPP, appaltante e appaltatore. Ad esempio l’incarico di RSPP può prevedere
- assistenza nell’individuare, definire e risolvere eventuali problematiche legati alla sicurezza nell’ambiente di lavoro
- assistenza su interventi di miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro
- verifica delle condizioni di attrezzatura, DPI, segnaletica, aree di transito, locali di lavoro, macchine, mezzi antincendio
- …
senza prevedere
- interventi di consulenza e formazione anche se relativi alla materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro
- analisi chimiche su rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici ecc.
- rilievi strumentali vari (ad es. emissioni in aria, scarichi di reflui, rumore, emissioni di sorgenti di Campi Elettromagnetici, vibrazioni…)
- redazione ex-novo di documentazione
- stesura di richieste di autorizzazione
- …
Magari ripensando alla propria esperienza (meglio ai propri errori), consultando il Decreto legislativo 81/08 e professionisti di fiducia, magari aiutandosi con quanto proposto sul web da fonti credibili riusciamo a confezionare un adeguato Disciplinare di incarico per l’RSPP
Stesso approccio e stesse considerazioni sono applicabili anche per le figure dei Coordinatori in edilizia e – perché no? – per gli addetti della Squadra Antincendio, della Squadra di Pronto Soccorso…
Ancora da #sicurezzasullavoroedintorni
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