Di recente mi sono chiesto: Se la formazione deve incidere sui comportamenti può essere adeguata anche la modalità di erogazione asincrona?
A seguito di una discussione con un amico/collega Operatore della sicurezza – centrata su alcune attività di formazione – mi sono chiesto: Se la formazione deve modificare/confermare i comportamenti può essere adeguata anche la modalità di erogazione asincrona?
Ma andiamo con ordine e vediamo
Formazione
Come noto l’intervento di formazione deve incidere sui comportamenti, deve cambiare comportamenti inadeguati e/o confermare comportamenti corretti nel nostro caso legati alla sicurezza sul lavoro
L’articolo 2 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 81/08 innanzi tutto recita che la formazione è un
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
…un processo educativo per acquisire competenze. Un processo educativo
Formazione in modalità asincrona
A tal proposito il sopra citato amico/collega Operatore della sicurezza mi raccontava di come avesse organizzato parte dei suoi interventi di formazione attraverso video in modalità asincrona
Il corsista con una password accedeva al corso di formazione X e ne fruiva in modo asincrono ovvero corsista e discente presenti in tempi di fruizione/erogazione differenti
Il momento di erogazione dell’intervento sugli obblighi del lavoratore era diverso dal momento di fruizione del corsista
L’erogazione dell’intervento di formazione sulla necessità di indossare sempre, se prescritto, i Dispositivi di Protezione Individuale DPI differiva dal momento di fruizione del corsista
Lì per lì sono rimasto perplesso. Ho avuto qualche dubbio. C’ho pensato e ripensato
Ma come – mi sono detto – sappiamo tutti che la presenza contemporanea di corsista e formatore è un elemento quasi imprescindibile per garantire l’efficacia di formazione!?!
Sappiamo tutti – ancora mi sono detto – che l’interazione corsista/formatore e l’interazione fra corsisti è una delle basi per garantire l’efficacia di formazione!?!
Verifica di efficacia
Però poi dalla certezza granitica sono passato ad un atteggiamento possibilista
Infatti – mi sono chiesto – se l’obiettivo è modificare comportamenti sbagliati e/o confermare comportamenti corretti la verifica di efficacia è da svolgere sul comportamento del corsista, la verifico sul campo – nascosto dietro la colonna appunto 😀 😀 – per verificare il comportamento del corsista
La verifica di efficacia dell’intervento di formazione è sul controllo del comportamento del corsista e quindi la verifica di efficacia consiste nel valutare se l’intervento di formazione ha modificato comportamenti sbagliati del corsista e/o ha confermato comportamenti corretti del corsista
Come noto l’intervento di formazione non deve erogare informazioni o almeno non deve dare SOLO informazioni. Deve cambiare/confermare i comportamenti. Deve motivare al cambiamento/conferma del proprio comportamento sbagliato/corretto
Quindi possiamo affermare che la presenza contemporanea, l’interattività corsista/formatore o l’interattività fra i corsisti è accidentate. Fondamentale ma non essenziale. Importante ma non necessaria …almeno in via teorica
Conclusioni
La riflessione è accademica. Non faccio nessuna fatica ad affermare che la discussione è accademica e forse interessa anche poco perché
- l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 all’Allegato A punto 3 lettere a) b) c) d) definisce elementi precisi e vincolanti relativi alla metodologia di apprendimento/insegnamento (nota 1)
- l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sempre all’Allegato A punto 3 paragrafo Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning indica le tipologie di interventi di formazione permessi in modalità e-learning (nota 2)
Però insisto nell’affermare che la riflessione concettualmente è legittima, con una sua logica e una sua dignità. Il metodo adottato dal mio collega Operatore della sicurezza è efficace, può essere efficace
Come al solito penso che il trucco sia muoversi ed operare per garantire un prodotto di qualità piuttosto che per eludere vincoli presenti ovvero muoversi ed operare per garantire un risultato piuttosto che per garantire solo la conformità alla norma
** (nota 1)
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
** (nota 2)
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento eLearning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti
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