Come afferma l’INAIL con il termine infortunio in itinere si intende l’infortunio occorso ai lavoratori durante il normale percorso
- di andata e ritorno casa lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più luoghi di lavoro. Ad esempio quando un lavoratore presta attività presso due datori di lavoro o ad un capo cantiere edile che lavora in due distinti cantieri contemporaneamente;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.
Un opuscolo INAIL spiega con più dettagli e in modo esauriente quando sono e quando non sono indennizzabile in caso di infortunio nel tragitto casa-lavoro e viceversa
Perplessità
Fra le molte affermazioni il citato opuscolo INAIL narra
Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.
Perché?
Perché nel tragitto casa-lavoro e viceversa un infortunio col mezzo pubblico è in itinere mentre col mezzo proprio non è indennizzabile?
Il mezzo pubblico è più sicuro e il mezzo proprio è meno sicuro?
Forse 50 persone in un solo mezzo pubblico viaggiano in modo più sicuro che 50 persone che viaggiano con 50 mezzi propri?
50 persone in un solo mezzo pubblico hanno meno probabilità che accada un sinistro stradale rispetto a 50 persone che viaggiano con 50 mezzi propri?
Oppure 50 persone in un solo mezzo pubblico presentano meno danni in caso di sinistro stradale rispetto a 50 persone che viaggiano con 50 mezzi propri?
Stesse considerazioni e perplessità nascono con l’uso della bicicletta anzi del velocipede… 😳
Un contributo di #sicurezzasullavoroedintorni con licenza Creative Commons CC BY-ND 4.0
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